Per quanto riguarda il regime patrimoniali i coniugi, oltre a scegliere tra comunione legale o separazione dei beni, possono anche decidere di costituire un fondo patrimoniale. Tale convenzione permette di destinare dei beni a particolari esigenze familiari ed evitare un eventuale esproprio da parte di terzi mediante un vincolo di destinazione. Nel fondo patrimoniale possono essere “accantonati”: beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito. Il conferimento può avvenire in due modi:
- la proprietà del bene conferito va ad entrambi i coniugi;
- ciascun coniuge può restare proprietario esclusivo del bene conferito.
La costituzione del fondo patrimoniale può avvenire da parte dei coniugi o da parte di un terzo. In questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi. L’amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale. In particolare, per poter vendere o disporre dei beni del fondo, occorre distinguere due ipotesi:
- se non vi sono figli minori, occorre il consenso di entrambi i coniugi;
- se vi sono figli minori, oltre al consenso dei coniugi occorre anche l’autorizzazione del giudice.
La risoluzione del fondo patrimoniale si verifica per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui vi sono figli minori, il fondo patrimoniale perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo nato.
La costituzione del fondo patrimoniale avviene con stipula notarile. Nel corso della vita familiare potrebbe accadere che cambino determinate esigenze e che sia necessario, ad esempio, monetizzare dei beni, attraverso la loro vendita. Materhouse ti aspetta per darti consigli in merito ed aiutarti a trovare la soluzione più giusta per le tue esigenze.